INV-ENT Gestione Beni Immobili

STRUTTURA DI INTERVENTO “TIPO” PER LA RICOGNIZIONE VISIVA DEI BENI IMMOBILI
Premesso che:
• nel pieno rispetto della normativa vigente i beni “immobili” di un ente devono essere  annotati mediante accurata esplicazione in appositi registri patrimoniali;
• ogni bene e/o cespite deve riportare la giusta e capillare collocazione e deve essere assegnato ad un responsabile per la salvaguardia, la tutela e la conservazione. Considerazioni:
• La necessità degli Enti Pubblici di redigere il conto del patrimonio è iniziata con l’introduzione della contabilità economica nella Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell’art. 55 della Legge n. 142 dell’08/06/1990, che, tra l’altro, statuisce “ .. i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio …”
• L’art. 230 del T.U.E.L., al comma primo, statuisce che “… il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale… ”. INV-ENT-WEB offre i propri servizi per pianificare quanto stabilito dalle norme in materia, risolvendo quanto sopra attraverso la proposizione di un progetto, a tal scopo studiato, suddiviso in fasi modulari-inventariali, propedeutiche ad una automatica sintetizzazione in un inventario riassuntivo generale. Ciò al fine di velocizzare sia la trasposizione del mancante che il riversaggio dell’eventuale esistente. Sommariamente i moduli inventariali potranno essere i seguenti, salvo che, per natura dei beni patrimoniali in essere, si possano integrare ulteriori moduli-inventariali o semplificarne gli esistenti:
1 - Inventario beni naturali (di uso pubblico per natura);
2 - Inventario beni di destinazione (pubblico per destinazione);
3 - beni disponibili (patrimoniali disponibili);
4 - beni indisponibili (patrimoniali indisponibili);
5 - beni artistici, storici e culturali;
6 - allineamento dei moduli dell’inventariazione dei beni mobili;
7 - Inventario riassuntivo generale.
I vari moduli, all’atto della sottoscrizione del contratto di assistenza, saranno personalizzati secondo le esigenze funzionali dell’Ente.
Le fasi da affrontare sono:
1. Sottoscrizione del contratto di assistenza annua con decorrenza dal 01 Gennaio.
2. Costituzione di una commissione formata da due rappresentanti della società competenti in materia e due rappresentanti dell’Ente uno dei quali dovrà essere il responsabile del procedimento od un suo espresso delegato.
3. La ricognizione progettuale, nei limiti del possibile e del perseguibile, sarà posta in essere mediante l’applicazione e la rivisitazione sia della normativa storica che di quella attualmente vigente.
Le norme che saranno perseguite dalla Commissione saranno volte al soddisfacimento dei dettami contemplati nelle disposizioni e deliberazioni di cui appresso:
a) Codice Civile Libro III e Libro V;
b)  Regolamento di esecuzione della Legge comunale e provinciale emanato con R.D. 12/02/1911 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) R.D. del 3/03/1934, n. 383 Testo Unico Legge comunale e provinciale;
d) Legge n. 142 del 6/06/1990 art. 55 comma sesto etc;
e) Regolamento di contabilità predisposto dall’Ente in ossequio all’art. 59 della Legge 142/1990;
f) Legge n. 421 del 29/10/1992 art. 4 comma 2 circa la graduale introduzione della contabilità economica negli Enti;
g) Dlgs. 267 del 18/08/2000, art. 93 del T.U.E.L. comma 2 in materia di resa del conto degli agenti contabili;
h) Articoli 230, 232, 233 del Dlgs. 267/2000;
i) Deliberati Giunta in materia di snellimento operativo in corso d’opera nei casi prevedibili.
I moduli mediante i quali si consoliderà l’inventario dei beni immobili dell’Ente, per l’evidente particolarità che dovrà assumere l’azione tecnico-contabile, dovranno corrispondere alla prioritarietà prevista dalle norme in materia che impongono, sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, per la peculiarità stessa volta alla ricognitività dei beni e dovranno fotografare, in modo univoco, la consistenza dell’Ente in quel determinato momento operativo.
L’azione operativa, pertanto, procederà come segue:
Stadio 1 - ricerca - Gli operatori addetti al progetto dovranno, ricercare, individuare, ricognire, annotare, verificare nell’ambito delle realtà del territorio posto sotto la giurisdizione dell’Ente, tutti i beni di qualsiasi natura, a mo di setaccio, senza che cosa alcuna sfugga all’annotazione ed alla ricerca della titolarità.
Stadio 2 - assegnazione classe - È la fase in cui i beni individuati nello Stadio 1 sono assoggettati ad una classificazione per essere avviati poi all’inventariazione primaria mediante imputazione ad uno degli inventari da ricognire.
Stadio 3 - schedatura inventariale - È la fase in cui i beni assegnati alle singole classi individuate vengono schedati e razionalizzati mediante integrazione di estremi di fatturazioni rinvenute ovvero mediante visure immobiliari a seconda della natura del bene in essere.
Stadio 4 - valorizzazione - Questa fase, tra le più importanti e delicate nella quale si assegnano i valori ai beni rinvenuti procedendo secondo le propedeutiche decisioni adottate dalla Commissione anche mediante l’ausilio degli esperti in materia qualora fonti inequivocabili non permettano di risalire al valore originario del bene. Questo stadio determinerà, con oculatezza la consistenza patrimoniale dell’Ente delineando la parte attiva del patrimonio.
Stadio 5 - verifica operatività - Mediante analisi che dovrà coinvolgere oltre alla Commissione, gli addetti al progetto, agli esperti intervenuti, anche i titolari della consegna (Consegnatari, agenti contabili e tutti quelli previsti negli artt. 93 e 2323 del T.U.E.L.) dei beni esisteti od anche rinvenuti si verificherà quanto ricercato e ricognito.